Fondo di previdenza del personale della IBSA Institut Biochimique SA

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Company Overview

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Swiss UID, VAT number:
CHE-109.591.217
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Date of incorporation:
8/7/1958
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Location:
Collina d'Oro
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Office:
Collina d'Oro
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Legal Form:
foundation

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1(Transfer)(Transfer)
21426511.11.202422214.11.20241006178710
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10269620.02.20123823.02.20126565748

Company Purpose

La fondazione mira alla previdenza sociale nel quadro della LPP e delle relative disposizioni di esecuzione, a favore dei dipendenti di IBSA nonché dei dipendenti delle entità giuridiche con stretto legame economico o finanziario, come pure dei loro superstiti contro le conseguenze economiche della vecchiaia, del decesso e dell'invalidità. Può estendere la previdenza a prestazioni superiori al minimo legale della LPP e intervenire con aiuti particolari in caso di malattia, di infortuni o di disoccupazione. In accordo con la società IBSA, il Consiglio di Fondazione può decidere che le entità giuridiche con strettì legami finanziari o economici con la IBSA aderiscano alla Fondazione. Tali adesioni non devono in alcun caso ridurre i diritti acquisiti dagli aventi diritto. L'adesione di una entità giuridica strettamente legata alla società IBSA verrà effettuata con una convenzione di affiliazione che dovrà essere comunicata all'Autorità di vigilanza. II Consiglio di Fondazione emana un regolamento sulle prestazioni, l'organizzazione, l’amministrazione ed il finanziamento, come pure sul controllo della Fondazione. Esso determina nel regolamento i rapporti verso il datore di lavoro, verso gli assicurati e verso gli aventi diritto. Il regolamento può venir modificato dal consiglio di fondazione con salvaguardia dei diritti acquisiti dai beneficiari. Il regolamento e le sue modifiche sono sottoposti all'Autorità di vigilanza. Per il raggiungimento del suo scopo la Fondazione può stipulare contratti d'assicurazione o subentrare in contratti esistenti dove, essa stessa, deve essere stipulante e beneficiaria. Il patrimonio della Fondazione non deve servire al finanziamento di prestazioni che spettano a IBSA o alle entità giuridiche affiliate o che siano imposte dalla legge. I contributi dei datori di lavoro possono ugualmente essere prelevati ai termini dell'articolo 331, cpv. 3 CO nelle riserve appositamente cumulate e contabilizzate separatamente. La Fondazione può versare detti contributi ad altre istituzioni di previdenza esonerate dalle imposte alle quali la società ha aderito o che ha creato.